In corso di pubblicazione sulla Giurisprudenza Italiana, un commento del Prof. Matteo Ambrosoli alla sentenza del Tribunale di Ivrea 24 novembre 2020 (Giudice Salustri), secondo cui
«Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l’erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando agisca in funzione della reintegrazione della quota di legittima; diversamente, egli deve sottostare alle limitazioni probatorie previste a carico del suo dante causa»